salute e sicurezza lavoratori

Ogni lavoratore deve attenersi agli obblighi di sicurezza dettati dall’articolo 20 del D.Lgs. n. 81 del 2008: «(…) deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro».

Il lavoratore deve «contribuire», al fianco del datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, «all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro»; «osservare le disposizioni e le istruzioni impartite»; «utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza»; fare ricorso ai «dispositivi di protezione messi a disposizione»; segnalare immediatamente ai responsabili le eventuali mancanze e criticità presenti nel luogo di lavoro, che potrebbero ledere la salute e la sicurezza dei dipendenti; astenersi dal compiere, di propria iniziativa, «operazioni e manovre che potrebbero compromettere la sicurezza propria e degli altri lavoratori», il tutto in conformità alle istruzioni ricevute durante i corsi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” (art. 20, D.Lgs. n. 81/2008).

Il lavoratore, dunque, diventa “co-garante” della sicurezza nell’azienda; è, al tempo stesso, titolare delle posizioni giuridiche attive correlate all’obbligo di sicurezza del datore di lavoro e soggetto portatore di una serie di doveri, sanzionati penalmente, nei confronti del datore di lavoro e di cui quest’ultimo può pretendere l’osservanza.

Il testo unico ha posto l’onere di occuparsi della propria salute e sicurezza, e di quella degli altri soggetti che si trovano all’interno dell’azienda, tra gli obblighi fondamentali dei lavoratori, stabilendo, appunto, che le responsabilità di eventuali azioni od omissioni ricade, comunque, sul lavoratore.

L’articolo 59 del D.Lgs. n. 81 del 2008 prevede espressamente l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b) c), d), e), f), g), h) e i), e 43, comma 3, primo periodo e la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20, comma 3. Si è assistito, dunque, a una significativa evoluzione della figura del lavoratore: già nel D.Lgs n. 626 del 1994, il legislatore aveva iniziato a modificare e ad arricchire i termini formali della posizione soggettiva del lavoratore che in seguito, nel D.Lgs. n. 81 del 2008, è stata normativamente meglio definita e proiettata verso una maggiore «responsabilizzazione dei lavoratori », quindi maggiori obblighi e nuove responsabilità.

Rispetto al decreto n. 626/1994, il testo unico ha sottolineato l’importanza di rendere il lavoratore un “soggetto attivo” e ha regolato la sua presenza all’interno del luogo di lavoro come una persona direttamente impegnata nella gestione della sicurezza. Il lavoratore non è più soltanto un mero esecutore di ordini ma, collaborando con il datore di lavoro, garantisce un costante livello di sicurezza all’interno dell’azienda in cui presta servizio, adoperandosi a eliminare ed evitare che si creino situazioni di emergenza o pericoli concreti.

Questo spiega l’elenco degli specifici obblighi a cui il lavoratore deve attenersi, dettati dall’articolo 20 del D.Lgs. n. 81/2008, cui è collegata la sua diretta responsabilità per eventuali violazioni: il lavoratore è, a tutti gli effetti, co-responsabile della tutela della salute e della sicurezza propria e dei propri colleghi di lavoro.

Gli obblighi imposti al lavoratore sono funzionali ad assicurare una produttiva collaborazione con il datore di lavoro e a garantire il buon funzionamento del sistema di prevenzione adottato: il datore di lavoro predispone tutte le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione necessari, e il lavoratore è obbligato a utilizzare e ad adoperare gli strumenti correttamente, osservando tutti gli obblighi a cui è tenuto anche sulla base di un’opportuna formazione ed informazione a lui garantite.

sicurweb
software rspp