responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di
lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

Il legislatore ha posto il Rspp (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) a coordinamento dell’insieme di persone, sistemi e mezzi finalizzati a garantire la prevenzione e la protezione dei lavoratori dai rischi professionali, considerando talmente rilevante la scelta di questa figura da inserire la sua nomina tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro.

L’elenco di compiti che, all’art. 33 comma 1, il D.Lgs. n. 81/2008 pone in carico al servizio di prevenzione e protezione aziendale rende evidente l’importanza delle competenze che il Rspp deve possedere.

Per garantire che le capacità e i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione siano adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, il legislatore si è premurato di specificarli all’art 32, D.Lgs.n. 81/2008.

I requisiti minimi richiesti a Rspp e Aspp sono, dunque, il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonché un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione adeguati alla natura di rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Ai Rspp è richiesto anche il superamento di corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato (di cui all’art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 81/08), di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

In merito al possesso dei requisiti sopra indicati, sono consentite alcune eccezioni; ad esempio, chi è in grado di dimostrare di aver svolto le funzioni di Aspp o di Rspp professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro per almeno sei mesi alla data del 13 agosto 2003, può svolgere la medesima funzione indipendentemente dal possesso del titolo di studio previsto, previo svolgimento dei corsi di cui all’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006.

Risultano, invece, esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione (in particolare ai moduli A e B) coloro che sono in possesso di alcune specifiche classi di laurea, ma gli Rspp devono, comunque, possedere un attestato che dimostri il completamentodel modulo C.

Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede, inoltre, il riconoscimento di crediti formativi in tutti i casi di formazione e aggiornamento in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano – in tutto o in parte – a quelli previsti per Aspp e per Rspp e un aggiornamento periodico dei percorsi formativi di entrambe le figure.

In data 7 luglio 2016, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’accordo relativo all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32, D.Lgs. n. 81/2008.

Questo accordo rende ancora più evidente come le competenze richieste a queste figure e al Rspp, in particolare, non si limitino agli aspetti tecnici, ma includano sempre più spesso anche aspetti gestionali, organizzativi, relazionali eccetera e si avvicinino sempre più a quelle richieste a un manager della sicurezza.

I corsi abilitanti possono essere erogati solo da soggetti formatori riconosciuti o accreditati, da docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 e nel rispetto delle metodologie di insegnamento e di apprendimento dei percorsi formativi specificati dall’accordo Stato Regioni.

Per ciascun corso, ad esempio, è prevista l’individuazione di un responsabile del progetto formativo, il rispetto di un numero massimo di partecipanti, la frequenza ad almeno il 90% delle ore di formazione previste per poter accedere alla verifica di apprendimento finale, nonché un registro presenze adeguatamente compilato.

Il rilascio degli attestati è a cura dei soggetti formatori, che li devono predisporre nel rispetto dei contenuti minimi definiti nell’Accordo.

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