Principali categorie escluse nella gestione dei rifiuti
Secondo le ultime indicazioni del portale ufficiale RENTRI.gov.it e le recenti novità normative, non sono obbligati a iscriversi:
- Imprese e piccoli produttori di rifiuti non pericolosi:
- Imprese con meno di 10 dipendenti che producono esclusivamente rifiuti non pericolosi.
- Attività commerciali (negozi, bar, uffici) e di servizi che producono solo rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti.
- Imprese di costruzione e demolizione limitatamente ai rifiuti non pericolosi.
- Settore Agricolo:
- Imprenditori agricoli (Art. 2135 c.c.) con un volume d’affari annuo fino a 8.000 euro.
- In generale, le imprese agricole produttrici di rifiuti non pericolosi.
Categorie Escluse dall’Obbligo RENTRI (al 2026):
- Imprenditori Agricoli: Di cui all’art. 2135 c.c., con volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro.
- Piccoli Produttori di Rifiuti non pericolosi: Imprese/enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti.
- Attività di Estetica e Cura della Persona: Parrucchieri, estetisti, tatuatori, piercer (codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03, 96.09.02) anche se producono rifiuti pericolosi (es. taglienti).
- Produttori di Rifiuti non in forma di impresa: Liberi professionisti (es. studi medici, dentisti, veterinari non strutturati).
- Trasporto in Conto Proprio: Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.
- Consorzi: Consorzi o sistemi collettivi di gestione rifiuti (art. 237, comma 1).
Cosa deve fare chi è escluso?
Se un’impresa era precedentemente obbligata (o iscritta volontariamente) ma rientra ora tra gli esclusi grazie alle novità della [Legge di Bilancio 2026] può procedere alla cancellazione dal portale seguendo le procedure di aggiornamento anagrafico.
Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) rappresenta oggi uno degli strumenti chiave della digitalizzazione della gestione dei rifiuti in Italia, introducendo nuovi obblighi e modalità operative per imprese ed enti. A distanza di alcuni anni dall’entrata in vigore della disciplina originaria, il quadro normativo e applicativo si è significativamente evoluto, anche alla luce dei numerosi provvedimenti attuativi e delle recenti modifiche legislative intervenute nel 2025 e nel 2026.
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