prevenzione e protezione dai rischi caduta dall’alto Regione Marche

L.R. 31 luglio 2018, n. 30 – Modifiche l.r. n. 7/2014

prevenzione e protezione dai rischi caduta dall’alto Regione Marche

L.R. 31 luglio 2018, n. 30 - Modifiche l.r. n. 7/2014Regione Marche Legge regionale 31 luglio 2018, n. 30
Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 “Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”. B.U.R. 2 agosto 2018, n. 67 semplificazioni della norma per le cadute dall’alto da coperture edili: interventi interessati, elaborato tecnico della copertura, sanzioni e formazione
Il Consiglio _ Assemblea legislativa regionale ha approvato.
Il Presidente della Giunta regionale promulga,la seguente legge regionale:
Art. 1
(Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 7/2014)
1. L’articolo 1 della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza), è sostituito dal seguente:
“Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nonché dei principi stabiliti dalla legislazione statale e in particolare dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), questa legge, nell’ambito delle materie di competenza regionale di cui all’articolo 117 della Costituzione, detta disposizioni sulle misure di prevenzione e protezione da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi, pubblici e privati, riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti, al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall’alto e garantire, nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.”.
 Art. 2
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 7/2014)
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 7/2014 è sostituita dalla seguente:
“b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento, anche parziale del manto di copertura per la cui esecuzione sia necessario l’accesso in copertura, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 6;”.
2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 7/2014 è abrogata.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 7/2014 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Sono esclusi:
a) gli interventi che interessano le coperture, sia pubbliche che private, con tetto a falda inclinata o piana, che presentano un’altezza alla linea di gronda inferiore o uguale a 3 metri rispetto al suolo naturale o artificiale sottostante o che comunque possono essere svolti senza l’accesso in copertura;
b) le opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 che non prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo l’esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1;
c) interventi su coperture piane o a falda inclinata già dotate di dispositivi di protezione collettiva con idonee caratteristiche nel rispetto della normativa vigente a difesa dei bordi nonché delle eventuali aree non calpestagli;
d) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a novanta giorni.
1 ter. Le opere e i manufatti costituenti componenti essenziali del sistema di protezione contro le cadute dall’alto realizzati nella misura strettamente necessaria a garantire l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza non sono considerati nelle verifiche di conformità urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile o l’altezza massima delle costruzioni.”.
Art. 3
(Modifica all’articolo 4 della l.r. 7/2014)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 7/2014 è aggiunto il seguente:
“3 bis. L’elaborato tecnico della copertura non è soggetto alle procedure previste dal d.p.r. 380/2001 per le costruzioni in zona sismica.”.
Art. 4
(Improcedibilità e inefficacia del titolo abilitativo)
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 7/2014 dopo la parola: “determina” sono inserite le parole: “l’inefficacia della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) presentata ovvero”.
Art. 5
(Inserimento degli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater nella l.r. 7/2014)
1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 7/2014 sono inseriti i seguenti:
“Art. 5 bis (Formazione e informazione)
1. La Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti e nel rispetto del d.lgs. 81/2008, promuove, anche con la sottoscrizione di specifici accordi con altri soggetti competenti in materia, la realizzazione di attività formative da parte dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) rivolte ai lavoratori, nonché ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l’adozione delle misure di sicurezza. 
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua gli standard formativi per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 nonché le modalità per la raccolta e la comunicazione alla Giunta stessa dei dati relativi agli infortuni per caduta dall’alto nel settore delle costruzioni e delle attività che comportano accesso alle coperture rilevati dai competenti servizi dell’ASUR.
3. La Regione, anche previ specifici accordi con i soggetti competenti in materia, promuove iniziative volte ad accrescere la cultura della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare mediante campagne di informazione e comunicazione realizzate dal- l’ASUR.
Art. 5 ter (Sanzioni)
1. Fermo restando l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale vigente, in caso di mancata redazione dell’elaborato tecnico della copertura nell’attività edilizia libera si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 1.200,00.
2. Le sanzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la sanzione di cui al comma 1, sono irrogate, con le modalità di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), dall’ASUR, che introita i relativi proventi e li utilizza anche per finanziare l’attività formativa e informativa di cui all’articolo 5 bis.
Art. 5 quater (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa con cadenza annuale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:
a) la distribuzione per provincia del numero dei controlli sui cantieri effettuati dall’ASUR, del loro esito e delle sanzioni erogate;
b) l’andamento delle denunce di infortunio per caduta dall’alto nel settore delle costruzioni e delle attività che comportano accesso alle coperture, distinto per provincia e per modalità di accadimento;
c) le attività formative realizzate dall’ASUR, distinte per provincia e per tipologia di soggetti coinvolti con particolare riferimento ai lavoratori ed ai progettisti;
d) le attività formative realizzate dagli ordini professionali, comunicate alla Regione sulla base degli accordi indicati all’articolo 5 bis;
e) le campagne informative realizzate;
f) il numero delle notifiche preliminari dei cantieri effettuate ai sensi dell’articolo 99 del decreto legislativo 81/2008;
g) i punti di forza e le criticità riscontrate nell’attuazione della legge.”.
Art. 6
(Modifica all’articolo 6 della l.r. 7/2014)
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 7/2014 dopo le parole “commissione assembleare,” sono inserite le parole: “detta le disposizioni necessarie all’attuazione della presente legge e in particolare”.
Art. 7
(Invarianza finanziaria)
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All’attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Art. 8
(Norma transitoria)
1. Il regolamento di cui all’articolo 6 della l.r. 7/2014, come modificato dall’articolo 6, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
Art. 9
(Dichiarazione d’urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.
Ancona, 31 luglio 2018.
 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
Luca Ceriscioli