prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Provincia Trento, Ordinanza 31 luglio 2020

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

E-learning_5.pngProvincia Autonoma di Trento
Ordinanza 31 luglio 2020, Prot. n. A001/2020/464741/1
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni a seguito dell’emanazione del decreto legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”

L’obiettivo del presente documento, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è fornire indicazioni operative da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità e finalizzate a implementare l’efficacia delle misure di contenimento adottate in tutti i luoghi di lavoro per contrastare l’epidemia di SARS-CoV-2 e mitigarne gli effetti.
Le indicazioni del presente Protocollo vanno applicare a tutte le attività lavorative, eventuali misure specifiche proprie dei singoli comparti lavorativi sono contenuti nei documenti di settore.


Le condizioni di esposizione al microrganismo, possono essere:
di tipo specifico: ovvero tipico dell’attività lavorativa svolta, come ad es. al personale sanitario del pronto soccorso, di reparti di degenza, di laboratorio. In tale circostanza la valutazione dei rischi è specificamente disciplinata.
di tipo generico: in cui il rischio è presente ma non è direttamente riconducibile alla natura intrinseca della mansione esercitata o del compito svolto, e non necessita di particolare misure precauzionali nel documento di valutazione dei rischi (es. comune influenza). Si pensi alle attività nelle scuole, negli ambienti industriali, alle attività commerciali, alle attività di trasporto.

A fronte della rilevanza sociale ed economica che sta assumendo il problema legato al SARS-COV-2 , si ritiene tuttavia di precisare che, per quelle attività dove l’esposizione è di tipo generico, la valutazione del rischio andrà svolta principalmente in funzione di specifiche disposizioni legislative e loro eventuali successive modifiche, in particolare per quelle condizioni lavorative in cui la probabilità di esposizione al rischio di contagio può essere particolarmente rilevante. L’aggiornamento del documento deve essere realizzato ad esempio inserendo in appendice una specifica sezione che riassuma le misure adottate per l’emergenza nelle singole aziende. 

La stessa potrà costituire uno strumento “snello”, utile a gestire il rischio anche in relazione ai mutamenti della situazione epidemiologica che dei relativi provvedimenti che dovessero essere adottati. Con la stessa modalità, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, il datore di lavoro procederà alla valutazione dei rischi in cui vengono indicate le ulteriori misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, promuovendo la cooperazione e il coordinamento con l’impresa appaltatrice.

Le piccole e medie imprese e le aziende agricole potranno essere in merito supportate dalle associazioni di categoria nella definizione di modelli standard che possano facilitare il processo di valutazione.

Il protocollo di gestione del rischio di contagio da SARS-COV-2 deve essere verificato in concreto attraverso un apposito comitato interno, con la partecipazione di RSA/RLS dove presenti, al fine di controllare e garantire il pieno rispetto delle regole di prevenzione e di protezione.

Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito un Comitato territoriale composto dagli organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLS-T e dei rappresentanti delle parti sociali.