Interpelli Sicurezza lavoro

Ministero del lavoro

Interpelli

interpello02/10/2019 – n. 6 / 2019
Istanza: articolo 9, d.lgs. n. 124/2004 – contratti stagionali nel settore radio televisivo – dPR n. 1525/1963
Destinatario: Confindustria Radio Televisioni

15/07/2019 – n. 6 / 2019
Istanza: Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – risposta a interpello “Chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008”. Seduta della Commissione del 15 luglio 2019
Destinatario: Federcoordinatori – Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: “Il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell’art. 148 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e smi, ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare?”. Il richiedente afferma che “Questo obbligo risulta in contrasto con quanto indicato nell’art. 111 c. 1 let. a) del D.Lgs. 81/2008 smi per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre”.

La Confindustria Radio Televisioni ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questo Ministero in ordine ai limiti di utilizzabilità del d.P.R. n. 1525 del 7 ottobre 1963, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine anche nelle ipotesi di “preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell’articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”, ai fini della stipulazione di contratti di lavoro stagionali nel settore radiotelevisivo.