Le responsabilità del trasportatore di rifiuti

Le responsabilità del trasportatore di rifiuti secondo la normativa italiana (D.Lgs. n. 152/2006 e D.M. n. 59/2023). Oltre all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali e, ora, al Rentri, il trasportatore deve verificare che l’impianto di destinazione sia autorizzato e che il produttore abbia compilato correttamente il formulario di identificazione dei rifiuti (Fir), con particolare attenzione alla corrispondenza tra la tipologia dichiarata e quella effettiva del rifiuto, nei limiti della comune diligenza. Sebbene non sia responsabile per le irregolarità imputabili al gestore dell’impianto o per le indicazioni errate nel Fir fornite dal produttore (salvo difformità evidenti), il trasportatore ha un ruolo di garanzia nel corretto ciclo di gestione dei rifiuti e deve assicurarsi della completezza formale del Fir e delle autorizzazioni dei soggetti coinvolti.

Trasportatore di rifiuti. Le responsabilità del trasportatore di rifiuti secondo la normativa italiana (D.Lgs. n. 152/2006 e D.M. n. 59/2023)

Trasportatore di rifiuti.

Il Principio di Responsabilità Condivisa:

Come evidenziato, l’articolo 188 del D.Lgs. n. 152/2006 sancisce un principio di responsabilità condivisa che coinvolge tutti gli attori della filiera di gestione dei rifiuti: dal produttore al detentore, passando per il trasportatore fino allo smaltitore. Questa condivisione implica che ciascun soggetto è investito di una posizione di garanzia per assicurare che i rifiuti siano gestiti correttamente, nel rispetto della normativa ambientale. Per il trasportatore, questa responsabilità si traduce in una serie di obblighi specifici che vanno oltre il mero atto fisico del trasporto.

Obblighi Formativi e Sostanziali:

Il testo distingue tra obblighi di natura formale e sostanziale.

  • Obblighi Formali: Riguardano principalmente l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, ora integrato dal Rentri (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), e la corretta gestione del formulario di identificazione dei rifiuti (Fir). L’iscrizione al Rentri, introdotta dal D.M. n. 59/2023, rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione e la tracciabilità completa del percorso del rifiuto. Per quanto concerne il Fir, il trasportatore ha l’obbligo di conservarne una copia e di consegnarne una al produttore/detentore dopo il conferimento, seguendo la procedura stabilita dall’articolo 193, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006. È importante sottolineare che la legge prevede alcune esenzioni dalla tenuta del Fir per specifiche categorie di trasporto, come quello di rifiuti urbani ai centri di raccolta effettuato dal produttore o dal gestore del servizio pubblico, o per rifiuti non pericolosi gestiti occasionalmente dal produttore.

  • Obblighi Sostanziali: Questi attengono alla verifica che il centro di conferimento sia autorizzato per la specifica tipologia di rifiuto trasportato (articolo 188, comma 2). Questa verifica è cruciale per garantire che il trasporto si inserisca in un ciclo di gestione ambientalmente corretto e in linea con i principi di prevenzione e precauzione. Inoltre, nel caso di conferimento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane (articolo 110, D.Lgs. n. 152/2006), il trasportatore è tenuto, per buona norma, a verificare che il gestore abbia comunicato l’attività all’autorità competente.

Il Nodo Cruciale del FIR e la Diligenza del Trasportatore:

Il testo pone particolare enfasi sulla compilazione del Fir e sulla verifica della corrispondenza del rifiuto. Sebbene il comma 17 dell’articolo 193 del D.Lgs. n. 152/2006 preveda un’esenzione di responsabilità per il trasportatore in merito alle indicazioni fornite dal produttore/detentore e per eventuali difformità non evidenti, questa esenzione non è assoluta.

Il trasportatore ha l’obbligo di esercitare la “comune diligenza” nel verificare la natura del rifiuto. Ciò significa che se una difformità tra la descrizione nel Fir e la reale natura del rifiuto è palesemente riscontrabile con un’ordinaria attenzione e competenza professionale, il trasportatore potrebbe essere ritenuto responsabile. Il testo lascia aperto il quesito su quando una difformità possa essere considerata “riscontrabile in base alla comune diligenza”, rimandando a una valutazione caso per caso che tenga conto delle competenze specifiche richieste al trasportatore.

Esenzione di Responsabilità per Condotte Altrui:

È importante notare che il trasportatore è esonerato da responsabilità, anche penale, per le condotte irregolari o illecite direttamente imputabili al gestore dell’impianto nella fase successiva al conferimento del rifiuto. La responsabilità del gestore non si estende automaticamente agli altri soggetti coinvolti nella filiera.

Implicazioni per l’Organizzazione dell’Attività di Impresa:

Comprendere appieno questi obblighi e i limiti della propria responsabilità è fondamentale per il trasportatore nell’organizzazione della propria attività. Ciò implica:

  • Implementare procedure interne per la verifica delle autorizzazioni degli impianti di destinazione.
  • Formare adeguatamente il personale sulla corretta compilazione e gestione del Fir e sulla verifica visiva dei rifiuti trasportati.
  • Adottare una condotta improntata alla massima diligenza nell’esame della documentazione e nella presa in carico dei rifiuti.
  • Mantenersi aggiornati sulle evoluzioni normative, in particolare per quanto riguarda il funzionamento del Rentri.

In conclusione, il ruolo del trasportatore nel sistema di gestione dei rifiuti è tutt’altro che passivo. Egli è un soggetto attivo, gravato da specifici obblighi di verifica e responsabile, nei limiti della sua diligenza professionale, della corretta gestione dei rifiuti durante la fase del trasporto. La precisa delimitazione di questa responsabilità, soprattutto in relazione alla verifica della natura del rifiuto, rimane un aspetto delicato che richiede un’attenta valutazione delle circostanze concrete.


Trasportatore di rifiuti. Le responsabilità del trasportatore di rifiuti secondo la normativa italiana (D.Lgs. n. 152/2006 e D.M. n. 59/2023)

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