RLS e CSP, il chiarimento del Ministero del Lavoro

RLS e Coordinatore per la Sicurezza: quando gli incarichi sono incompatibili secondo il Ministero del Lavoro.

RLS e CSP, il chiarimento del Ministero del Lavoro

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) può svolgere contemporaneamente anche il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)? A fare chiarezza è la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro con l’Interpello n. 4/2026, esaminato nella seduta del 24 settembre 2026. interpello-4-del-24092026

Il quesito è stato presentato da FILCA CISL, che ha chiesto se la contemporanea attribuzione dei due incarichi allo stesso lavoratore dipendente della medesima azienda sia compatibile con il D.Lgs. 81/2008, in particolare rispetto ai principi di indipendenza, imparzialità e distinzione dei ruoli. interpello-4-del-24092026

Cosa prevede il Testo Unico sulla sicurezza

Il documento ricorda innanzitutto il ruolo del RLS, definito dal D.Lgs. 81/2008 come la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Tra le sue attribuzioni rientrano la consultazione sulla valutazione dei rischi, l’accesso alla documentazione aziendale e la formulazione di proposte sulle attività di prevenzione. interpello-4-del-24092026

La normativa prevede già espressamente un caso di incompatibilità: l’esercizio delle funzioni di RLS non è compatibile con la nomina a responsabile o addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP o ASPP). interpello-4-del-24092026

Per quanto riguarda invece il CSP, l’articolo 91 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che, durante la progettazione dell’opera, il coordinatore deve tra l’altro redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e predisporre il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera. interpello-4-del-24092026

Quando RLS e CSP diventano incompatibili

La Commissione precisa che non esiste una previsione normativa che vieti in modo assoluto il cumulo dei due incarichi.

L’incompatibilità può però emergere in una situazione specifica: quando la società per cui lavora il soggetto opera direttamente nel cantiere, durante la fase esecutiva, con propri lavoratori. interpello-4-del-24092026

In questo caso, infatti, lo stesso soggetto si troverebbe da un lato ad avere assunto, come CSP, determinate scelte progettuali in materia di sicurezza e, dall’altro, a esercitare come RLS le proprie prerogative di rappresentanza nei confronti dei lavoratori presenti nel cantiere.

Secondo la Commissione, questa sovrapposizione potrebbe compromettere l’autonomia di giudizio del RLS e incidere sui requisiti di indipendenza e imparzialità necessari allo svolgimento delle sue funzioni. interpello-4-del-24092026

Il nodo del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Un ulteriore elemento riguarda il PSC.

L’articolo 100, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i datori di lavoro delle imprese esecutrici devono mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza una copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori. interpello-4-del-24092026

Secondo la Commissione, questa disposizione presuppone una distinzione chiara tra chi viene consultato, cioè il RLS, e chi ha elaborato il PSC in fase di progettazione. Se le due funzioni coincidessero, tale separazione verrebbe meno, con possibili conseguenze sull’indipendenza del rappresentante dei lavoratori. interpello-4-del-24092026

RLS e CSP: cosa cambia per aziende e cantieri

Il principio espresso nell’Interpello n. 4/2026 è quindi circoscritto: RLS e CSP non sono automaticamente incompatibili in ogni situazione.

Il problema sorge quando il lavoratore che ricopre entrambi gli incarichi appartiene a una società che partecipa direttamente all’esecuzione dei lavori in cantiere con propri dipendenti. In tale scenario il cumulo dei ruoli può determinare un conflitto rispetto alle esigenze di autonomia, indipendenza e imparzialità che caratterizzano la funzione del RLS.

Per imprese, committenti e professionisti della sicurezza, il chiarimento rappresenta quindi un elemento da considerare con particolare attenzione nella distribuzione degli incarichi previsti dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

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