Indennizzo economico per il danno biologico

L’INAIL riconosce un indennizzo economico per il danno biologico (la lesione all’integrità psicofisica) a seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, in base alla percentuale di invalidità accertata.
Scaglioni e Tipologie di Indennizzo
  • Meno del 6%: Nessun indennizzo previsto (franchigia).
  • Dal 6% al 15%: Indennizzo in capitale (una tantum), calcolato in base all’età e al grado di menomazione. Questa somma non è soggetta a tassazione Irpef.
  • Dal 16% al 100%: Erogazione di una rendita mensile, composta da una quota per il danno biologico e una per le conseguenze patrimoniali. 

Aggiornamenti Recenti

Gli importi degli indennizzi sono stati rivalutati dell’1,4% con il Decreto n. 98/2026, con decorrenza dal 1° luglio 2026, come indicato nelle istruzioni dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

L’Inail, con la circolare n. 37 del 28 agosto 2026, informa che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 agosto 2026, n. 98, su proposta del Consiglio di amministrazione Inail, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico nella misura del 1,4%, con decorrenza 1° luglio 2026.

Tale rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, tenuto conto della tabella in vigore alla data dell’evento lesivo, e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei di rendita relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.

Fonte: Inail

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