- Meno del 6%: Nessun indennizzo previsto (franchigia).
- Dal 6% al 15%: Indennizzo in capitale (una tantum), calcolato in base all’età e al grado di menomazione. Questa somma non è soggetta a tassazione Irpef.
- Dal 16% al 100%: Erogazione di una rendita mensile, composta da una quota per il danno biologico e una per le conseguenze patrimoniali.
Aggiornamenti Recenti
L’Inail, con la circolare n. 37 del 28 agosto 2026, informa che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 agosto 2026, n. 98, su proposta del Consiglio di amministrazione Inail, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico nella misura del 1,4%, con decorrenza 1° luglio 2026.
Tale rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, tenuto conto della tabella in vigore alla data dell’evento lesivo, e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei di rendita relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.
Fonte: Inail
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