30 domande e risposte sul nuovo Accordo Stato-Regioni 2025

Formazione salute e sicurezza sul lavoro. 30 domande e risposte sul nuovo Accordo Stato-Regioni 2025

Riferimento principale: Accordo 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, ai sensi dell’art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/2008.

Nota d’uso: le risposte sono formulate come schede operative di ripasso. Per l’applicazione in azienda occorre sempre verificare il testo integrale dell’Accordo, le FAQ ministeriali e le eventuali indicazioni regionali o degli organi di vigilanza.

D.Lgs. 81/2008 Formazione salute e sicurezza sul lavoro. 30 domande e risposte sul nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 documento informativo di supporto alla formazione

D.Lgs. 81/2008

Sintesi rapida

Tema Dato operativo
Entrata in vigore 19 maggio 2025, secondo le FAQ pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro.
Pubblicazione in G.U. Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025.
Periodo transitorio generale Dal 19 maggio 2025 al 19 maggio 2026 possono essere avviati corsi secondo le regole previgenti; dal 19 maggio 2026 diventano obbligatorie le nuove regole per i corsi avviati.
Datore di lavoro Nuovo corso minimo di 16 ore; primo completamento entro il 24 maggio 2027 secondo il testo dell’Accordo.
Preposto Formazione iniziale di 12 ore dopo formazione lavoratore; aggiornamento minimo di 6 ore ogni 2 anni; e-learning escluso, ammessa la videoconferenza sincrona.
Dirigente Formazione minima di 12 ore; aggiornamento minimo di 6 ore ogni 5 anni; modulo cantieri di 6 ore per dirigenti di impresa affidataria.
Attestati Validi su tutto il territorio nazionale se emessi conformemente all’Accordo 59/2025.
Verifiche finali Obbligatorie per tutti i corsi di formazione e aggiornamento, con verbale e tracciabilità degli esiti.

Domande e risposte

  1. Qual è il nome corretto del nuovo provvedimento sulla formazione in materia di salute e sicurezza?

Risposta: È l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, finalizzato a individuare durata, contenuti minimi e modalità dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008.

  1. Qual è la base normativa dell’Accordo 2025?

Risposta: La base principale è l’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, che demanda alla Conferenza Stato-Regioni la definizione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione. L’Accordo richiama anche, fra gli altri, gli articoli 32, 34, 73, comma 5, e 98 del D.Lgs. 81/2008.

  1. Quando è stato approvato l’Accordo?

Risposta: È stato sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome del 17 aprile 2025.

  1. Quando è entrato in vigore?

Risposta: Le FAQ ministeriali indicano l’entrata in vigore dal 19 maggio 2025, data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro.

  1. Dove è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale?

Risposta: È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025.

  1. Qual è lo scopo principale dell’Accordo?

Risposta: Rendere unitario e aggiornato il quadro della formazione obbligatoria, definendo percorsi, durate minime, modalità di erogazione, verifiche finali e criteri di controllo dell’efficacia della formazione.

  1. A quali figure si applicano i percorsi disciplinati dall’Accordo?

Risposta: L’Accordo riguarda, tra gli altri: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP e ASPP, datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, coordinatori per la sicurezza, soggetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e operatori di attrezzature soggette ad abilitazione.

  1. Che cosa prevede il periodo transitorio generale?

Risposta: Per 12 mesi dall’entrata in vigore, quindi dal 19 maggio 2025 al 19 maggio 2026, possono essere avviati corsi secondo le regole dei precedenti Accordi abrogati e dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008. Le nuove disposizioni diventano obbligatorie per i corsi avviati dal 19 maggio 2026.

  1. Il datore di lavoro deve frequentare un corso anche se non svolge il ruolo di RSPP?

Risposta: Sì. L’Accordo introduce un corso obbligatorio per il datore di lavoro, distinto dal percorso del datore di lavoro che assume direttamente i compiti di RSPP.

  1. Quanto dura il corso per datore di lavoro?

Risposta: Il corso per datore di lavoro ha durata minima di 16 ore. In presenza di impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili può aggiungersi il modulo “cantieri” di 6 ore.

  1. Entro quando i datori di lavoro devono completare il nuovo corso?

Risposta: Il testo dell’Accordo prevede che i datori di lavoro completino il corso entro e non oltre il 24 maggio 2027, cioè entro 24 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  1. Il datore di lavoro che vuole svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione che formazione deve fare?

Risposta: Deve frequentare prima il corso propedeutico per datore di lavoro e poi il percorso per datore di lavoro RSPP, articolato in un modulo comune e in eventuali moduli tecnici-integrativi collegati al settore o ai rischi di riferimento.

  1. Qual è la durata del corso per dirigenti?

Risposta: Il corso per dirigenti ha durata minima di 12 ore. Se il dirigente appartiene all’impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili è previsto un modulo aggiuntivo cantieri di 6 ore.

  1. Ogni quanto deve essere aggiornato il dirigente?

Risposta: L’aggiornamento del dirigente ha durata minima di 6 ore con periodicità quinquennale, salvo necessità di aggiornamenti ulteriori connessi a modifiche normative, organizzative o di rischio.

  1. Qual è la durata della formazione iniziale del preposto?

Risposta: La formazione iniziale del preposto ha durata minima di 12 ore e si aggiunge alla formazione generale e specifica prevista per il lavoratore.

  1. Ogni quanto deve aggiornarsi il preposto?

Risposta: Il preposto deve aggiornarsi ogni 2 anni; la durata minima dell’aggiornamento è di 6 ore.

  1. Come si gestiscono i preposti già formati prima dell’Accordo?

Risposta: Sono fatti salvi i percorsi svolti secondo l’Accordo 2011 con credito formativo totale. Se il corso o aggiornamento del preposto è stato erogato da più di 2 anni rispetto al 19 maggio 2025, l’aggiornamento deve essere completato entro 12 mesi da tale data; se è stato erogato da meno di 2 anni, la periodicità biennale decorre dal 19 maggio 2025.

  1. È ammesso l’e-learning per la formazione dei preposti?

Risposta: No. Le FAQ ministeriali chiariscono che l’e-learning è escluso per formazione e aggiornamento dei preposti. Sono ammesse la presenza fisica e la videoconferenza sincrona, equiparata alla presenza per la parte teorica.

  1. Come si articola la formazione dei lavoratori?

Risposta: La formazione dei lavoratori comprende una parte generale, di norma pari a 4 ore, e una parte specifica collegata ai rischi dell’attività e delle mansioni, con durate minime di 4, 8 o 12 ore in base al livello di rischio.

  1. Quando deve essere erogata la formazione al lavoratore?

Risposta: La formazione deve avvenire nelle occasioni previste dall’art. 37, comma 4, D.Lgs. 81/2008: alla costituzione del rapporto di lavoro o inizio dell’utilizzazione, al trasferimento o cambiamento di mansioni e all’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose.

  1. È ancora possibile formare il lavoratore entro 60 giorni dall’assunzione?

Risposta: No. Le FAQ ministeriali precisano che non si applica più la possibilità di rinviare la formazione entro 60 giorni: la formazione deve avvenire in coerenza con le occasioni previste dall’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008.

  1. Che cosa significa progettare la formazione sulla base dei rischi?

Risposta: Significa che il percorso, soprattutto per la formazione specifica dei lavoratori, deve essere coerente con la valutazione dei rischi aziendali, con le condizioni operative reali, con il settore e con le mansioni dei partecipanti.

  1. Si possono organizzare corsi interaziendali o multi-ATECO?

Risposta: Sì, ma il soggetto formatore deve garantire omogeneità tra i partecipanti, in particolare per settore, mansioni e rischi trattati. I contenuti devono restare coerenti con i rischi effettivamente presenti.

  1. Quali sono i requisiti minimi dell’attestato di formazione?

Risposta: L’attestato deve indicare almeno: denominazione del soggetto formatore, dati anagrafici del partecipante, tipologia di corso con riferimento normativo e durata, modalità di erogazione, firma del legale rappresentante del soggetto formatore o incaricato, data e luogo. Elementi aggiuntivi sono ammessi.

  1. Gli attestati sono validi in tutta Italia?

Risposta: Sì. Le FAQ ministeriali chiariscono che gli attestati emessi conformemente all’Accordo 59/2025 sono validi su tutto il territorio nazionale.

  1. L’accreditamento regionale del soggetto formatore vale automaticamente in tutte le Regioni?

Risposta: No. Le FAQ ministeriali chiariscono che l’accreditamento regionale è valido nella Regione o Provincia autonoma in cui è stato ottenuto; chi vuole operare in più Regioni deve ottenere l’accreditamento presso ciascuna di esse, salvo altri titoli previsti dall’Accordo.

  1. Quanti partecipanti possono essere presenti in un corso?

Risposta: Il numero massimo ordinario di partecipanti è 30. Nelle attività pratiche deve essere garantito il rapporto istruttore/allievi previsto dall’Accordo, pari a 1 a 6 per le esercitazioni pratiche.

  1. La verifica finale è obbligatoria?

Risposta: Sì. Tutti i corsi di formazione e aggiornamento devono prevedere una verifica finale dell’apprendimento, con redazione del verbale, registrazione dell’esito e conservazione della documentazione.

  1. Per il test dei lavoratori, le 30 domande sono per modulo o complessive?

Risposta: Le FAQ ministeriali precisano che il numero minimo di 30 domande si riferisce al corso di formazione individuato nel progetto formativo, quindi non necessariamente a ciascun singolo modulo.

  1. Per quanto tempo deve essere conservato il fascicolo del corso?

Risposta: Il fascicolo del corso deve essere custodito dal soggetto formatore, anche in formato elettronico, per almeno 10 anni. Se il soggetto formatore è il datore di lavoro nei casi consentiti, la conservazione compete a lui.

Fonti consultate

  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione – https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus/pagine/accordo-stato-regioni-del-17042025-materia-di-formazione
  • Gazzetta Ufficiale: Accordo 17 aprile 2025, GU Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025 – https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/05/24/25A03080/SG
  • Conferenza Stato-Regioni: Repertorio atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 – https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2025/seduta-del-17-aprile-2025/atti-17-aprile-2025/repertorio-atto-n-59csr/
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: FAQ – Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione – https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-salute-e-sicurezza/focus/faq-accordo-stato-regioni-27032026

Avvertenza finale: documento informativo di supporto alla formazione. Non sostituisce consulenza legale, valutazione dei rischi, procedure aziendali e verifica del testo normativo vigente.

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